Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79
Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013
Art. 4
Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,60 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), del d.lgs. 446/1997 , che hanno ottenuto o rinnovato (2) la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.
2. La riduzione di cui al comma 1 opera per il periodo d'imposta 2015 (5), per i soggetti che hanno ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) nel periodo d'imposta 2014. (3)
3. Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto o rinnovato (2) la registrazione EMAS, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS.
4. Ai fini di cui al comma 3, si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS, il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
5. L'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 20.000.000,00 e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità.
Note del Redattore:
Si veda la l.r 28 dicembre 2015, n. 81, art. 16 (Interventi agevolati previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.