Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79
Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013
CAPO IV
Esenzioni
Art. 13
Esenzione per esercizi commerciali in territori montani(7)
1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti che esercitano l'attività commerciale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 83 della l.r. 68/2011, con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. 114/1998.
2. L’esenzione di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a euro 77.468,53.
3. Dal 1° gennaio 2016 cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane).
Note del Redattore:
Si veda la l.r 28 dicembre 2015, n. 81, art. 16 (Interventi agevolati previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.