CAPO II
- Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
SEZIONE I
Art. 2
- Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno
1. Gli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:
a) il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell’onere a carico del bilancio regionale;
b) il raggiungimento del pareggio di bilancio.
2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria deliberazione specifici indirizzi.
3. La verifica di coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità interno è effettuata in sede di approvazione del bilancio preventivo. La valutazione del rispetto degli obiettivi è effettuata in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
4. Nel triennio 2014 – 2016, l’obiettivo di cui al comma 1, lettera a), è perseguito attraverso:
b) mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell’anno 2013 per gli enti che hanno già raggiunto l’obiettivo di cui all’
articolo 2, comma 5, lettera a), della l.r. 65/2010 , fatti salvi gli oneri derivanti da figure professionali tecniche infungibili previste da leggi regionali; il carattere infungibile della figura professionale è riconosciuto, previa richiesta dell’ente interessato, con deliberazione della Giunta regionale;
c) massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti;
5. Qualora non sia possibile il contenimento della spesa del personale secondo quanto previsto dal comma 4, lettere a) e b), è ammessa la riduzione delle spese generali dell’ente nella misura necessaria a realizzare, in valore assoluto, lo stesso risparmio di spesa.
6. L’organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio le misure da adottare o adottate per la riduzione dei costi di funzionamento, i risparmi per ciascuna di esse attesi o conseguiti e, nel caso di scostamenti, le motivazioni e le misure che intende adottare per recuperarli nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato.
Art. 2 bis
2. Dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 ter, del d.l. 66/2014 convertito dalla l. 89/2014 , è dato conto, per gli enti dipendenti, nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio di cui all'articolo 2, comma 6, e, per le società in house, nella relazione sulla gestione. SEZIONE II
- Modifiche alla
legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.)
Art. 3
1. L’alinea del comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), è sostituito dal seguente: “
La società Sviluppo Toscana S.p.A. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di “in house providing”, nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:
”.
Art. 4
“
3. Il trattamento economico spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione, è determinato dall’assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di area di coordinamento ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
”.
“
3 bis. La durata dell'incarico dell'amministratore unico è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile.
”.
“
3 ter. L’incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo.
”.
“
3 quater. Il comma 3 si applica all’amministratore unico di Sviluppo Toscana S.p.A. in carica al momento dell’entrata in vigore dello stesso, dalla data di adeguamento del suo rapporto con la società fino alla sua naturale scadenza, individuata ai sensi del comma 3 bis.
”.
Art. 5
SEZIONE III
Art. 6
Art. 7
“
b) le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’
articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).
”.
Art. 8
“
Art. 10 - Consiglio di amministrazione
1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre membri, di cui:
b) un membro con funzioni di presidente e amministratore delegato nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’
articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 5/2008 , tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla società per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. La durata in carica del consiglio di amministrazione è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.
3. L’amministratore delegato ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri delegati dal consiglio di amministrazione nei limiti e secondo le modalità determinate dallo statuto.
4. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a) la nomina dei membri del consiglio di amministrazione che non hanno funzioni di amministratore delegato è effettuata dal Consiglio regionale tra i dipendenti degli enti soci, previa intesa tra la Regione e gli altri enti soci. Uno dei membri è scelto tra i dipendenti della Regione Toscana;
b) la nomina del membro del Consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con gli altri enti soci, fra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b).
5. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante ai membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), è determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 19
della
legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) ed è soggetto all’applicazione dell’articolo 4, comma 4, terzo periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 . Al presidente del consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato spetta un unico compenso annuale lordo, omnicomprensivo, determinato dall'assemblea ai sensi dell'
articolo 19 della l.r. 20/2008 .
6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo sono approvate le modifiche allo statuto previste dai commi da 1 a 5.
”.
Art. 9
“
6. Gli organi sociali in carica alla data di acquisizione della partecipazione societaria da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, continuano le loro funzioni sino alla loro naturale scadenza.
”.
SEZIONE III bis
Art. 9 bis
1. Fino al 31 dicembre 2014 la Regione non può attivare nuovi rapporti di lavoro flessibile e nuovi rapporti formativi, ovvero proroghe di rapporti già in essere, con oneri a carico del bilancio regionale.
2. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro flessibile in essere e i rapporti formativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Art. 9 ter
1. I compensi professionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), sono ridotti ai sensi dell'articolo 1, comma 457, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. “Legge di stabilità 2014”), per il periodo temporale previsto dal medesimo comma. 2. I compensi derivanti dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate, come ridotti in base al comma 1, non sono comunque erogati ai singoli professionisti in misura eccedente il limite massimo inderogabile individuato nell'accordo sottoscritto a livello decentrato in data 21 settembre 2009.
Art. 9 quater
1. La Regione Toscana stipula convenzioni con le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale, per effettuare, in anticipazione ed unica soluzione, il pagamento degli abbonamenti annuali ai servizi, anche a tariffa integrata, sottoscritti dal proprio personale dipendente a tempo indeterminato per gli spostamenti casa-lavoro, previa richiesta dei dipendenti interessati.
2. Gli oneri così sostenuti sono recuperati a carico dello stipendio del personale aderente, mediante progressivo prelievo della quota parte in dodicesimi e, contestualmente alla prima rata ed in unica soluzione, degli interessi legali su base annua.
3. La misura di incentivazione di cui al presente articolo non comporta oneri per il bilancio regionale. Le somme sono anticipate sull’unità previsionale di base (UPB) 811 “Partite di giro” della parte spesa e recuperate a valere sull’UPB 611 “Partite di giro” della parte entrata del bilancio regionale.