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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

Art. 28 bis
- Interventi, modalità e condizioni per l’accesso al fondo di cui all’articolo 28 (5)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 24.

1. Le misure finanziarie di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, sono concesse, previa pubblicazione di avviso pubblico e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all’ordine di presentazione delle domande. Il 50 per cento delle risorse assegnate a ciascuna misura finanziaria, ai sensi dell’articolo 28, comma 8, è destinato alle persone fisiche per la realizzazione di interventi sugli immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica, fatta salva la possibilità di stabilire, con deliberazione della Giunta regionale, una diversa ripartizione percentuale tra i soggetti beneficiari, tenuto conto del numero delle domande presentate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, alle misure finanziarie di cui all’articolo 28, comma 1, possono accedere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali e aziende sanitarie, nonché associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall'Sito esternoarticolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "Legge finanziaria 2003"), per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
b) impianti solari fotovoltaici di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;
c) impianti eolici fino a 100 kilowatt;
d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;
e) impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;
f) impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;
g) impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecontrollo e telegestione o lampioni fotovoltaici;
h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;
i) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;
l) coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.
3. Sono ammesse alle misure finanziarie di cui al comma 2 le proposte progettuali che:
a) prevedano una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) siano di pregio ambientale, in quanto consentono una riduzione delle emissioni di gas serra o prevedono la rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio ambientale i progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.
4. La garanzia finanziaria di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a) è concessa su prestiti contratti dai soggetti privati per la realizzazione degli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 16 bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), finalizzati alla messa in sicurezza sismica di edifici adibiti ad abitazione o ad attività economiche, anche senza fini di lucro, ed ubicati nelle aree a maggior rischio sismico, classificate almeno in zona 2, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
5. I contributi in conto interessi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b), sono concessi sui prestiti contratti dai soggetti privati per la realizzazione, sui medesimi edifici di cui al comma 4, che siano stati dichiarati inagibili in conseguenza di un evento sismico, dei seguenti interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi volti a ripristinare, eliminare, modificare o sostituire elementi strutturali costitutivi dell'edificio, nonché a inserire nuovi elementi strutturali;
b) demolizione e ricostruzione con mantenimento dello stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, qualora non siano tecnicamente possibili o economicamente convenienti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera a);
c) messa in sicurezza, anche in via provvisoria, di strutture fortemente danneggiate al fine di evitare l’aggravamento dei danni strutturali nonché di garantire l’incolumità delle persone ed il rapido ripristino delle normali attività socio-economiche.
6. Gli interventi di cui al comma 5 possono accedere al fondo a condizione che per la realizzazione degli stessi non siano assegnati ulteriori contributi, anche statali, già stanziati a seguito del medesimo evento sismico.

Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

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Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

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Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.