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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

CAPO II
- Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
SEZIONE I
- Disposizioni in materia di enti dipendenti e società in house (1)

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 20.

Art. 2
- Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno
1. Gli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:
a) il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell’onere a carico del bilancio regionale;
b) il raggiungimento del pareggio di bilancio.
2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria deliberazione specifici indirizzi.
3. La verifica di coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità interno è effettuata in sede di approvazione del bilancio preventivo. La valutazione del rispetto degli obiettivi è effettuata in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
4. Nel triennio 2014 – 2016, l’obiettivo di cui al comma 1, lettera a), è perseguito attraverso:
a) riduzione del 5 per cento della spesa per il personale, per gli enti che al 31 dicembre 2013 hanno realizzato un risparmio di spesa inferiore a quello richiesto all’articolo 2, comma 5, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
b) mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell’anno 2013 per gli enti che hanno già raggiunto l’obiettivo di cui all’articolo 2, comma 5, lettera a), della l.r. 65/2010 , fatti salvi gli oneri derivanti da figure professionali tecniche infungibili previste da leggi regionali; il carattere infungibile della figura professionale è riconosciuto, previa richiesta dell’ente interessato, con deliberazione della Giunta regionale;
c) massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti;
d) massimo ricorso ai contratti aperti per l’acquisto di forniture e servizi di cui all’articolo 53 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
5. Qualora non sia possibile il contenimento della spesa del personale secondo quanto previsto dal comma 4, lettere a) e b), è ammessa la riduzione delle spese generali dell’ente nella misura necessaria a realizzare, in valore assoluto, lo stesso risparmio di spesa.
6. L’organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio le misure da adottare o adottate per la riduzione dei costi di funzionamento, i risparmi per ciascuna di esse attesi o conseguiti e, nel caso di scostamenti, le motivazioni e le misure che intende adottare per recuperarli nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato.
Art. 2 bis
1. Agli enti dipendenti e alle società in house della Regione Toscana si applica la disposizione dell'Sito esternoarticolo 14, comma 4 ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89 .
2. Dell'esercizio della facoltà prevista dall'Sito esternoarticolo 14, comma 4 ter, del d.l. 66/2014 convertito dalla Sito esternol. 89/2014 , è dato conto, per gli enti dipendenti, nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio di cui all'articolo 2, comma 6, e, per le società in house, nella relazione sulla gestione.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.)
Art. 3
1. L’alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), è sostituito dal seguente: “
La società Sviluppo Toscana S.p.A. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di “in house providing”, nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:
”.
Art. 4
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
3. Il trattamento economico spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione, è determinato dall’assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di area di coordinamento ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
3 bis. La durata dell'incarico dell'amministratore unico è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
3 ter. L’incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo.
”.
4. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
3 quater. Il comma 3 si applica all’amministratore unico di Sviluppo Toscana S.p.A. in carica al momento dell’entrata in vigore dello stesso, dalla data di adeguamento del suo rapporto con la società fino alla sua naturale scadenza, individuata ai sensi del comma 3 bis.
”.
Art. 5
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 )
Art. 6
- Modifiche al preambolo della l.r. 87/2009
1. Al considerato numero 7 del preambolo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ) le parole: “ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ” sono sostituite dalle seguenti “
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’
articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)
”.
Art. 7
b) le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’
articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).
”.
Art. 8
1. L’articolo 10 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Consiglio di amministrazione
1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre membri, di cui:
a) due dipendenti della regione nominati dal Consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto all’
articolo 22 bis della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione);
b) un membro con funzioni di presidente e amministratore delegato nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’
articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 5/2008
, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla società per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. La durata in carica del consiglio di amministrazione è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.
3. L’amministratore delegato ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri delegati dal consiglio di amministrazione nei limiti e secondo le modalità determinate dallo statuto.
4. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a) la nomina dei membri del consiglio di amministrazione che non hanno funzioni di amministratore delegato è effettuata dal Consiglio regionale tra i dipendenti degli enti soci, previa intesa tra la Regione e gli altri enti soci. Uno dei membri è scelto tra i dipendenti della Regione Toscana;
b) la nomina del membro del Consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con gli altri enti soci, fra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b).
5. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante ai membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), è determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 19
della
legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
(Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) ed è soggetto all’applicazione dell’articolo 4, comma 4, terzo periodo,
Sito esternodel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135
. Al presidente del consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato spetta un unico compenso annuale lordo, omnicomprensivo, determinato dall'assemblea ai sensi dell'
articolo 19 della l.r. 20/2008
.
6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo sono approvate le modifiche allo statuto previste dai commi da 1 a 5.
”.
Art. 9
2. Il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
6. Gli organi sociali in carica alla data di acquisizione della partecipazione societaria da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, continuano le loro funzioni sino alla loro naturale scadenza.
”.
SEZIONE III bis
- Disposizioni di contenimento della spesa per il personale della Regione per l’anno 2014 (35)

Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 2.

Art. 9 bis
- Disposizioni di contenimento della spesa per il personale della Regione per l’anno 2014 (36)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 3.

1. Fino al 31 dicembre 2014 la Regione non può attivare nuovi rapporti di lavoro flessibile e nuovi rapporti formativi, ovvero proroghe di rapporti già in essere, con oneri a carico del bilancio regionale.
2. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro flessibile in essere e i rapporti formativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Art. 9 ter
- Riduzione dei compensi professionali legali (37)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 4.

1. I compensi professionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), sono ridotti ai sensi dell'articolo 1, comma 457, primo periodo, Sito esternodella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. “Legge di stabilità 2014”), per il periodo temporale previsto dal medesimo comma.
2. I compensi derivanti dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate, come ridotti in base al comma 1, non sono comunque erogati ai singoli professionisti in misura eccedente il limite massimo inderogabile individuato nell'accordo sottoscritto a livello decentrato in data 21 settembre 2009.
Art. 9 quater
- Misure di incentivazione all'utilizzo dei servizi pubblici per gli spostamenti casa-lavoro da parte del personale dipendente della Regione Toscana (38)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 5.

1. La Regione Toscana stipula convenzioni con le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale, per effettuare, in anticipazione ed unica soluzione, il pagamento degli abbonamenti annuali ai servizi, anche a tariffa integrata, sottoscritti dal proprio personale dipendente a tempo indeterminato per gli spostamenti casa-lavoro, previa richiesta dei dipendenti interessati.
2. Gli oneri così sostenuti sono recuperati a carico dello stipendio del personale aderente, mediante progressivo prelievo della quota parte in dodicesimi e, contestualmente alla prima rata ed in unica soluzione, degli interessi legali su base annua.
3. La misura di incentivazione di cui al presente articolo non comporta oneri per il bilancio regionale. Le somme sono anticipate sull’unità previsionale di base (UPB) 811 “Partite di giro” della parte spesa e recuperate a valere sull’UPB 611 “Partite di giro” della parte entrata del bilancio regionale.

Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

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Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

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Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.