Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77
Legge finanziaria per l'anno 2014.
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima,
del 31 dicembre 2013
Art. 8
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Art. 10 - Consiglio di amministrazione
1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre membri, di cui:
b) un membro con funzioni di presidente e amministratore delegato nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’
articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 5/2008 , tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla società per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. La durata in carica del consiglio di amministrazione è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.
3. L’amministratore delegato ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri delegati dal consiglio di amministrazione nei limiti e secondo le modalità determinate dallo statuto.
4. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a) la nomina dei membri del consiglio di amministrazione che non hanno funzioni di amministratore delegato è effettuata dal Consiglio regionale tra i dipendenti degli enti soci, previa intesa tra la Regione e gli altri enti soci. Uno dei membri è scelto tra i dipendenti della Regione Toscana;
b) la nomina del membro del Consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con gli altri enti soci, fra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b).
5. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante ai membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), è determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 19
della
legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) ed è soggetto all’applicazione dell’articolo 4, comma 4, terzo periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 . Al presidente del consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato spetta un unico compenso annuale lordo, omnicomprensivo, determinato dall'assemblea ai sensi dell'
articolo 19 della l.r. 20/2008 .
6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo sono approvate le modifiche allo statuto previste dai commi da 1 a 5.
”.