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Legge regionale 10 dicembre 2013, n. 74

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale).

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto.


Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);


Considerato quanto segue:


1. È necessario eliminare una difficoltà applicativa dell’articolo 4 della l.r. 45/2013 in quanto la finalità della norma era quella di concedere contributi a soggetti in condizione di handicap grave, anche in situazioni di rivedibilità e intervenire, altresì, sull’articolo 6 per rimuovere un onere amministrativo a carico dei beneficiari;


2. L'articolo 7 della l.r. 45/2013 istituisce una misura di sostegno a favore dei lavoratori e delle lavoratrici che non ricevono la retribuzione da almeno due mesi o che sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali; alcune imprese e altri soggetti hanno manifestato la disponibilità ad intervenire finanziariamente al fine di potenziare gli effetti della misura sopracitata;


3. Tale disponibilità si concretizza attraverso donazioni finanziarie, che si ritiene di far confluire, unitamente alle risorse regionali, nel fondo istituito dall'articolo 46 septies della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), per interventi diretti a favorire la continuità retributiva dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni;


Approva la presente legge

Art. 1
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), la parola: “permanente” è soppressa.
Art. 2
1. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 45/2013 le parole: “aggiornata all’ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF” sono sostituite dalle seguenti: “in corso di validità”.
Art. 3
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 45/2013 sono aggiunte le parole: “Confluiscono nel medesimo fondo le risorse provenienti da soggetti terzi per effetto di donazioni finanziarie volte a potenziare la misura di sostegno di cui al presente articolo.”.
Art. 4
- Decorrenza dell'efficacia
1. Le modifiche di cui all'articolo 1 e 2 sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 45/2013 .


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.