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Legge regionale 10 dicembre 2013, n. 74

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale).

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013

Art. 4
- Decorrenza dell'efficacia
1. Le modifiche di cui all'articolo 1 e 2 sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 45/2013 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.