Legge regionale 12 novembre 2013, n. 65
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 novembre 2013
Art. 1
- Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994
1. Il comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:

“
della legge 11 febbraio 1992, n. 157
6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un determinato sito, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
”2. Il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l’appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplinano l’attività edilizia, è consentita a condizione che i manufatti stessi:
a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
”.3. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“
6 ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6 bis, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.
”.4. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“
6 quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6 bis, e non rientranti pertanto nella fattispecie prevista all’
articolo 80 della l.r. 1/2005 , sono sottoposti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.