Legge regionale 8 novembre 2013, n. 63
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, dell' 8 novembre 2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;
Visto il

Visto il


Visto il

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);
Vista la legge regionale 11 aprile 2012, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 “Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale”);
Considerato quanto segue:
1. In conseguenza dell’intervento normativo attuato dalla l.r. 13/2012 che, modificando la l.r. 52/2006 , al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, ha ridotto l’aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell’autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull’occupazione e sul territorio;
2. È confermata la necessità di mantenere attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale;
3. L’

4. È necessario, per rispettare tale termine, prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.