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Legge regionale 8 novembre 2013, n. 63

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, dell' 8 novembre 2013

Art. 1
1. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è aggiunto il seguente:
2 quinquies. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi del comma 2 quater, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2014 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
”.
2 sexies. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I Sito esternodel titolo III del d.lgs 504/1992 relativi ai veicoli indicati all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera d), del d.p.r. 39/1953 , con uso privato in locazione senza conducente immatricolati come “euro 5” o in conformità a direttive comunitarie successive sono ridotti del 10 per cento.
”.
3. Dopo il comma 2 sexies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:
2 septies. La riduzione di cui al comma 2 sexies ha effetto per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2014 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.