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Legge regionale 28 ottobre 2013, n. 60

Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 , alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;


Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico Sito esternodella legge 22 marzo 1900, n.195 e Sito esternodella legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare la parte terza;


Vista la Sito esternolegge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), ed in particolare l’articolo 2, comma 35;


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 febbraio 2008, n. 31 , ed in particolare l’articolo 27;


Vista l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 18 settembre 2008 (Intesa sulla proposta per l’attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge n. 248/2007 - Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica);


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


Vista legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 79/2012 , ha provveduto al riordino complessivo della disciplina dei consorzi di bonifica riducendo il numero dei comprensori di bonifica, la cui nuova delimitazione è stata definita sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia per la difesa del suolo, sia per la gestione delle acque, e riducendo altresì il numero dei relativi enti gestori;


2. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, la l.r. 79/2012 ha prorogato le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), ed ha previsto l’individuazione di appositi commissari incaricati di provvedere all’espletamento delle elezioni, alla formale costituzione giuridica dei nuovi enti, nonché al coordinamento delle attività dei commissari di cui alla stessa l.r. 47/2010 ;


3. Poiché la nomina dei commissari di cui all’articolo 33, comma 3, della l.r. 79/2012 si è rilevata più complessa del previsto, richiedendo pertanto tempi più lunghi di quelli attesi, occorre integrare la disciplina transitoria contenuta nella stessa l.r. 79/2012 , introducendo disposizioni volte a rendere tale legge comunque operativa;


4. In particolare si rende necessario, per l’anno 2014, disciplinare le modalità per l’approvazione della proposta di piano delle attività di bonifica e dei bilanci preventivi, in attesa della costituzione dei nuovi consorzi di bonifica, nonché le modalità per la nomina dei direttori generali dei consorzi e per la determinazione della sede legale degli enti, in attesa dell’approvazione dello statuto dei nuovi enti;


5. Poiché si rende necessario, per questa fase transitoria, posticipare il termine per l’adozione della proposta del piano delle attività di bonifica, occorre altresì prevedere che la Giunta regionale approvi il piano delle attività di bonifica senza la necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 ;


6. Occorre altresì precisare che, a seguito dell’abrogazione della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), gli attuali consorzi di bonifica e le unioni dei comuni, che svolgono le funzioni di bonifica di cui all’articolo 53 della stessa l.r. 34/1994 , continuano ad operare sul territorio sulla base non solo dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 79/2012 , ma anche degli atti eventualmente approvati durante la fase transitoria;


7. E’ necessario disciplinare un termine entro cui i nuovi consorzi dovranno approvare i bilanci preventivi per l’esercizio 2014. Il direttore generale o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38 quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti sulla base dei bilanci preventivi 2013, fino all'adozione del bilancio preventivo 2014 da parte dell'assemblea consortile. Successivamente all'adozione da parte dell'assemblea consortile del nuovo bilancio preventivo 2014, il direttore o il dirigente di cui all'articolo 38 quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti sulla base del bilancio medesimo;


8. Poiché a regime l’approvazione del nuovo piano di classifica e dei nuovi perimetri di contribuenza è condizione indispensabile per rendere operativo il nuovo sistema della bonifica, occorre prevedere il ricorso alla nomina di appositi commissari, ove i nuovi consorzi non provvedano all’adozione di tali atti entro il termine previsto dalla l.r. 79/2012 , che viene peraltro prorogato dalla presente legge in considerazione del prolungarsi della fase transitoria;


9. E’ opportuno rinviare ad una deliberazione della Giunta regionale l’approvazione di appositi indirizzi operativi al fine di uniformare sul territorio regionale e di coordinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, allocate presso Regione, province e consorzi di bonifica;


10. E’ necessario consentire ai proprietari di immobili e terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Badia Tedalda e Sestino, in quanto parti di territorio della Regione Toscana afferenti a unità idrografiche ed idrauliche appartenenti a comprensori interregionali per le quali le funzioni di bonifica sono esercitate dagli enti gestori della bonifica di cui alla l.r. 34/1994 , di partecipare alle consultazioni per l'elezione dell'assemblea del Consorzio 2 Alto Valdarno;


11. Occorre adeguare la l.r. 21/2012 alla l.r. 79/2012 , precisando che i corsi d’acqua, nella cui fascia di rispetto non sono consentite edificazioni ed altri interventi, sono rappresentati dal reticolo idrografico individuato, ai sensi dell’articolo 22 della stessa l.r. 79/2012 , con deliberazione del Consiglio regionale;


12. Di accogliere il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge


13. Al fine di consentire un’immediata applicazione delle disposizioni contenute nella l.r. 79/2012 , è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), le parole: “
con le modalità stabilite dallo statuto consortile
” sono sostituite dalle parole: “
previo avviso pubblico di manifestazione di interesse
”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 79/2012 dopo la parola: “
presidente
” è inserita la parola “
e
”.
Art. 2
1. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nell’ambito delle quali è regolato, in particolare, l’utilizzo del personale adibito a tali mansioni.
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 le parole: “
possono affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile,
” sono sostituite dalle parole: “
affidano preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio,
”.
Art. 3
- Inserimento dell’articolo 34 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 34 bis - Partecipazione alle elezioni per i Comuni di Sestino e Badia Tedalda
1. Fino a diversa determinazione del Consiglio regionale e previa intesa con la regione interessata, i proprietari degli immobili e dei terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Sestino e Badia Tedalda sono ammessi a partecipare alle elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno di cui all’articolo 7.
2. Il Presidente della Giunta regionale con decreto detta specifici indirizzi e modalità per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alle prime elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno.
”.
Art. 4
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 79/2012 dopo le parole: “
della presente legge
” sono inserite le seguenti: “
, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter,
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 79/2012 le parole: “
ed effettuano l’individuazione di cui al
comma 2, lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter, ed effettuano la ricognizione ai sensi del comma 2, relativamente agli atti di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma
”.
Art. 5
1. Al comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 79/2012 le parole: “
entro novanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro centottanta giorni
”.
2. Al comma 3 bis dell’articolo 37 della l.r. 79/2012 le parole: “
dal 1° gennaio 2014
” sono sostituite dalle seguenti “
dal 1° gennaio 2015
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 37 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
3 ter. Qualora il consorzio di bonifica non provveda all'adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, provvede alla nomina di un commissario ai sensi della
l.r. 53/2001
.
”.
Art. 6
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 79/2012 sono aggiunte le parole: “
e gli atti di cui all’articolo 38 bis
”.
Art. 7
- Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 38 bis - Prima approvazione della proposta relativa al piano delle attività di bonifica
1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari straordinari di cui alla
l.r. 47/2010
, approvano la proposta del piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 25, anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), in coerenza con le deliberazioni già approvate ai sensi
della l.r. 34/1994
e anche in riferimento al reticolo di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e). La proposta del piano delle attività di bonifica è inviata dai soggetti di cui al comma 1, alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013.
2. Per l‘anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attività di bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’
articolo 12 sexies, comma 1, lettera a), della l.r. 91/1998
.
”.
Art. 8
- Inserimento dell’articolo 38 ter nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 38 bis della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 38 ter - Disposizioni transitorie per l’approvazione del bilancio preventivo 2014
1. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per l’anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui alla
l.r. 47/2010
e dai presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, sono trasmessi, entro sette giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che si esprime con parere vincolante entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
2. I commissari straordinari di cui alla
l.r. 47/2010
e i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre 2013 ed effettuano la rendicontazione finale per il subentro dei nuovi consorzi alla data di prima convocazione dell’assemblea.
3. Entro novanta giorni dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, l’assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014.
4. Il direttore o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38 quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti:
a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2, fino all'adozione da parte dell'assemblea del bilancio preventivo 2014;
b) sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea fino alla sua successiva approvazione.
”.
Art. 9
- Inserimento dell’articolo 38 quater nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 38 ter della l.r.79/2012 è inserito il seguente:
Art. 38 quater - Individuazione della sede legale e disposizioni in merito alle funzioni del direttore generale
1. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la sede legale del consorzio è individuata presso la sede del consorzio con maggiore carico contributivo, salvo diversa e successiva determinazione individuata nello statuto del consorzio.
2. A decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, e fino alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui all’articolo 21 sono svolte, per ciascun nuovo consorzio, dal dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio dei consorzi di cui alla
l.r. 34/1994
appartenenti al medesimo comprensorio.
”.
Art. 10
- Inserimento dell’articolo 38 quinquies nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 38 quater della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 38 quinquies - Disposizioni per la prima applicazione della gestione patrimoniale e finanziaria
1. Fino all’emanazione delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m), i bilanci di cui all’articolo 20 sono approvati secondo gli schemi e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni consortili, approva lo statuto provvisorio dei consorzi, in funzione dell’immediata operatività della prima assemblea.
”.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
1. Il comma 1 quater dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:
1 quater. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti:
a) indirizzi per l’ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa;
b) indirizzi operativi per l’uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, previa
acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 1, lettera d bis).
”.
Art. 13
d bis) sugli indirizzi operativi per l’uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni
amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, di cui all’articolo 12, comma 1 quater, lettera b).
”.
Art. 14
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.