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Legge regionale 28 ottobre 2013, n. 60

Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 , alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;


Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico Sito esternodella legge 22 marzo 1900, n.195 e Sito esternodella legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare la parte terza;


Vista la Sito esternolegge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), ed in particolare l’articolo 2, comma 35;


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 febbraio 2008, n. 31 , ed in particolare l’articolo 27;


Vista l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 18 settembre 2008 (Intesa sulla proposta per l’attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge n. 248/2007 - Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica);


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


Vista legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 79/2012 , ha provveduto al riordino complessivo della disciplina dei consorzi di bonifica riducendo il numero dei comprensori di bonifica, la cui nuova delimitazione è stata definita sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia per la difesa del suolo, sia per la gestione delle acque, e riducendo altresì il numero dei relativi enti gestori;


2. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, la l.r. 79/2012 ha prorogato le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), ed ha previsto l’individuazione di appositi commissari incaricati di provvedere all’espletamento delle elezioni, alla formale costituzione giuridica dei nuovi enti, nonché al coordinamento delle attività dei commissari di cui alla stessa l.r. 47/2010 ;


3. Poiché la nomina dei commissari di cui all’articolo 33, comma 3, della l.r. 79/2012 si è rilevata più complessa del previsto, richiedendo pertanto tempi più lunghi di quelli attesi, occorre integrare la disciplina transitoria contenuta nella stessa l.r. 79/2012 , introducendo disposizioni volte a rendere tale legge comunque operativa;


4. In particolare si rende necessario, per l’anno 2014, disciplinare le modalità per l’approvazione della proposta di piano delle attività di bonifica e dei bilanci preventivi, in attesa della costituzione dei nuovi consorzi di bonifica, nonché le modalità per la nomina dei direttori generali dei consorzi e per la determinazione della sede legale degli enti, in attesa dell’approvazione dello statuto dei nuovi enti;


5. Poiché si rende necessario, per questa fase transitoria, posticipare il termine per l’adozione della proposta del piano delle attività di bonifica, occorre altresì prevedere che la Giunta regionale approvi il piano delle attività di bonifica senza la necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 ;


6. Occorre altresì precisare che, a seguito dell’abrogazione della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), gli attuali consorzi di bonifica e le unioni dei comuni, che svolgono le funzioni di bonifica di cui all’articolo 53 della stessa l.r. 34/1994 , continuano ad operare sul territorio sulla base non solo dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 79/2012 , ma anche degli atti eventualmente approvati durante la fase transitoria;


7. E’ necessario disciplinare un termine entro cui i nuovi consorzi dovranno approvare i bilanci preventivi per l’esercizio 2014. Il direttore generale o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38 quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti sulla base dei bilanci preventivi 2013, fino all'adozione del bilancio preventivo 2014 da parte dell'assemblea consortile. Successivamente all'adozione da parte dell'assemblea consortile del nuovo bilancio preventivo 2014, il direttore o il dirigente di cui all'articolo 38 quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti sulla base del bilancio medesimo;


8. Poiché a regime l’approvazione del nuovo piano di classifica e dei nuovi perimetri di contribuenza è condizione indispensabile per rendere operativo il nuovo sistema della bonifica, occorre prevedere il ricorso alla nomina di appositi commissari, ove i nuovi consorzi non provvedano all’adozione di tali atti entro il termine previsto dalla l.r. 79/2012 , che viene peraltro prorogato dalla presente legge in considerazione del prolungarsi della fase transitoria;


9. E’ opportuno rinviare ad una deliberazione della Giunta regionale l’approvazione di appositi indirizzi operativi al fine di uniformare sul territorio regionale e di coordinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, allocate presso Regione, province e consorzi di bonifica;


10. E’ necessario consentire ai proprietari di immobili e terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Badia Tedalda e Sestino, in quanto parti di territorio della Regione Toscana afferenti a unità idrografiche ed idrauliche appartenenti a comprensori interregionali per le quali le funzioni di bonifica sono esercitate dagli enti gestori della bonifica di cui alla l.r. 34/1994 , di partecipare alle consultazioni per l'elezione dell'assemblea del Consorzio 2 Alto Valdarno;


11. Occorre adeguare la l.r. 21/2012 alla l.r. 79/2012 , precisando che i corsi d’acqua, nella cui fascia di rispetto non sono consentite edificazioni ed altri interventi, sono rappresentati dal reticolo idrografico individuato, ai sensi dell’articolo 22 della stessa l.r. 79/2012 , con deliberazione del Consiglio regionale;


12. Di accogliere il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge


13. Al fine di consentire un’immediata applicazione delle disposizioni contenute nella l.r. 79/2012 , è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.