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Legge regionale 28 ottobre 2013, n. 60

Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 , alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 9
- Inserimento dell’articolo 38 quater nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 38 ter della l.r.79/2012 è inserito il seguente:
Art. 38 quater - Individuazione della sede legale e disposizioni in merito alle funzioni del direttore generale
1. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la sede legale del consorzio è individuata presso la sede del consorzio con maggiore carico contributivo, salvo diversa e successiva determinazione individuata nello statuto del consorzio.
2. A decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, e fino alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui all’articolo 21 sono svolte, per ciascun nuovo consorzio, dal dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio dei consorzi di cui alla
l.r. 34/1994
appartenenti al medesimo comprensorio.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.