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Legge regionale 28 ottobre 2013, n. 60

Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 , alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 8
- Inserimento dell’articolo 38 ter nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 38 bis della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 38 ter - Disposizioni transitorie per l’approvazione del bilancio preventivo 2014
1. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per l’anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui alla
l.r. 47/2010
e dai presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, sono trasmessi, entro sette giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che si esprime con parere vincolante entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
2. I commissari straordinari di cui alla
l.r. 47/2010
e i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre 2013 ed effettuano la rendicontazione finale per il subentro dei nuovi consorzi alla data di prima convocazione dell’assemblea.
3. Entro novanta giorni dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, l’assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014.
4. Il direttore o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38 quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti:
a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2, fino all'adozione da parte dell'assemblea del bilancio preventivo 2014;
b) sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea fino alla sua successiva approvazione.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.