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Legge regionale 28 ottobre 2013, n. 60

Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 , alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 10
- Inserimento dell’articolo 38 quinquies nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 38 quater della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 38 quinquies - Disposizioni per la prima applicazione della gestione patrimoniale e finanziaria
1. Fino all’emanazione delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m), i bilanci di cui all’articolo 20 sono approvati secondo gli schemi e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni consortili, approva lo statuto provvisorio dei consorzi, in funzione dell’immediata operatività della prima assemblea.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.