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Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57

Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 7
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la competente commissione consiliare, l’Osservatorio, l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria, disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra regione.
2. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori.
3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio;
b) all'attivazione della rete di sostegno;
c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2.

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Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27, art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.