Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013
Art. 5
- Divieto di pubblicità e promozione
1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’
articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189 .


1 bis. Nell’ambito dei divieti di cui al comma 1, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse. (22)
Note del Redattore:
Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27, art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.