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Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57

Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 5
- Divieto di pubblicità e promozione
1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’Sito esternoarticolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 8 novembre 2012, n. 189 .
1 bis. Nell’ambito dei divieti di cui al comma 1, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse. (22)

Comma aggiunto con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 5.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2.

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Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27, art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.