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Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57

Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 2
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) gioco d’azzardo patologico: (19)

Parola così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.

la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità;
b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c);
c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
d) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931. (20)

Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2.

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Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27, art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.