Menù di navigazione

Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57

Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 14
- Sanzioni
1. Coloro che non osservano i divieti di cui all’articolo 4 (30)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura dell'attività, (9)

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 8.

ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
1.1 L’inosservanza (39)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 59.

del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. (35)

Comma inserito conl.r. 19 luglio 2023, n. 28, art. 2.

1 bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 6, commi 3 bis e 3 ter, nei tempi e con le modalità definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione. (31)

Comma inserito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

1 ter. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1 bis comporta la chiusura temporanea dell’attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. (31)

Comma inserito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, 1.1 (36)

Parole inserite con l.r. 19 luglio 2023, n. 28, art. 2.

e 1 bis (32)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

, sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione.(12)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 8.

3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, commi 1 e 2 (32)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall’Sito esternoarticolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012 , convertito dalla Sito esternol. 189/2012 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 59 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.