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Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57

Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 11
1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.
2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).
3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d’imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d’imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l’avvenuta rimozione.
4. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), per gli esercizi pubblici e commerciali individuati dall'allegato A della l.r. 77/2012 la riduzione di aliquota di cui al comma 3 si applica alla maggiorazione di aliquota prevista dall’articolo 1 della l.r. 77/2012.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2.

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Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27, art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.