Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51
Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;
Vista la

Visto il

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’



2. Il piano, in considerazione anche del tempo trascorso dalla sua approvazione, ha esaurito i suoi effetti, tuttavia la questione amianto è ancora di stretta attualità e richiede ulteriori interventi volti, da una parte alla salvaguardia della salute umana e, dall’altra, alla tutela dell’ambiente;
3. Si ritiene pertanto di intervenire in via normativa per definire una disciplina organica della materia, che assicuri, fra l’altro, il necessario raccordo tra le varie fonti programmatiche investite dalla problematica dell’amianto, con particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale, energetica e urbanistica, favorendo inoltre l’utilizzo di impianti solari in sostituzione delle coperture di edifici contenenti amianto;
4. Sotto il profilo delle priorità, si assumono fra gli obiettivi principali la messa in sicurezza dei manufatti più pericolosi e delle superfici naturali, nonché la pianificazione della bonifica dei siti pubblici, entro l’anno 2016, e la realizzazione di adeguate campagne informative sul problema della rimozione dell’amianto;
5. Ai fini della semplificazione delle diverse procedure inerenti le attività correlate allo smaltimento dell’amianto, si ritiene opportuno che la Regione, le aziende unità sanitarie locali, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali, utilizzino la rete telematica regionale;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 47. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 96.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.