Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)
Art. 83
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2006
1. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), è sostituita dalla seguente:
"
o) autorità idrica toscana (AIT): l’autorità di cui all’
articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);"
.Art. 84
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 20/2006 le parole: "
le AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "l’AIT
".Art. 85
- Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 20/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 20/2006 le parole: "
dell’AATO, o dell’ente che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "dell’AIT
".2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 bis della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:
"b) dell’AIT;
".Art. 86
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
dell’AATO o dell’ente che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "dell’AIT
".2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
L’AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni,
" sono sostituite dalle seguenti: "L’AIT
".3. Al comma 4 e al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "l’AIT
".4. Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
all’AATO, o all’ente che assumerà le relative funzioni,
" sono sostituite dalle seguenti: "all’AIT
".Art. 87
- Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2006
1 . Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "dall’AIT
".Art. 88
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2006
1. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "l’AIT
". 2. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO
" sono sostituite dalle parole "l’AIT
".Art. 89
- Modifiche all’articolo 11 della l.r. 20/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: "
sentite le AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "sentita l’AIT
".Art. 90
- Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2006
1 . Alla lettera a) del comma 1 e al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 le parole: "d
elle AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "dell’AIT
".2. Alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 dopo le parole: "
per
il trattamento
" sono aggiunte le seguenti: "di depurazione
".Art. 91
- Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006
1. Al comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO, o dal soggetto che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "dall’AIT
".2. Al comma 4 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO o il soggetto che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "l’AIT
".Art. 92
- Modifiche all’articolo 15 della l.r. 20/2006
1. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 le parole: "
all’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "all’AIT
".Art. 93
- Modifiche all’articolo 21 della l.r. 20/2006
1. Alla lettera a) ed alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole:
"all’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "all’AIT
".Art. 94
- Modifiche all’articolo 21 ter della l.r. 20/2006
1. Al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 21 ter della l.r. 20/2006 le parole: "
delle AATO, o del soggetto che assumerà le relative funzioni
," sono sostituite dalle seguenti "dell’AIT
".2. Al comma 6 e al comma 7 dell’articolo 21 ter della l.r. 20/2006 le parole: "l’AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni," sono sostituite dalle seguenti: "l’AIT".
Art. 95
- Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2006
1. Al comma 2 e al comma 8 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: "
all’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "all’AIT
".2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "dall’AIT
".3. Al comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "l’AIT
".Art. 96
- Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni
," sono sostituite dalle seguenti: "l’AIT
".2. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO o dal soggetto che assumerà le relative funzioni.
" sono sostituite dalle seguenti: "dall’AIT
.".Art. 97
- Modifiche all’articolo 27 della l.r. 20/2006
1. Al comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 20/2006 le parole: "
l'AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "l'AIT
".Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.