Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013
Art. 81
- Modifiche all’articolo 12 bis della l.r. 91/1998
1. Nella rubrica dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 le parole "
per usi diversi da quello idropotabile
" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti gli usi
".2. Il comma 2 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/98 è sostituito dal seguente:
"
2. La Giunta regionale, sentite le autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.
".3. Alla fine della lettera c) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/98 sono aggiunte le parole: "
articolo 154, comma 3, del d. lgs. 152/2006 ".
, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 119, comma 2, e

4. La lettera i) del comma 4 dell'articolo 12 bis della l.r. 91/98 è abrogata.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.