Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013
Art. 41
- Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
“
7 ter. Fino al 31 dicembre 2014, ovvero fino al termine dal quale la legge statale faccia decorrere l’effettivo riordino delle province, le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 3, si applicano anche alle convenzioni tra provincia ed enti locali compresi nel suo territorio per l’esercizio di funzioni e compiti di competenza della provincia stessa, già affidati agli enti locali alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini “nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 .
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.