Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013
Art. 33
- Modifiche all’articolo 37 della l.r. 68/2011
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “
Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 2 bis
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
"
articolo 1, comma 2, lettera h), del d.lgs. 39/2013
2 bis. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell’unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilità, ai sensi dell’

. Il sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell’unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il sindaco ai sensi della presente legge. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilità, non residuano ulteriori componenti della giunta, la sostituzione è effettuata secondo le medesime modalità e per gli effetti dell’articolo 36, comma 3 bis.
".Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.