Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013
Art. 16
- Modifiche all’articolo 26 della l.r. 3/2009
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 sono aggiunte le parole: “
articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 2013. Per gli anni precedenti, tale importo è determinato senza tenere conto della riduzione del dieci per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).
”.2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 sono aggiunte le parole: “
Tale procedura si applica anche per la determinazione degli anni maturati entro il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data funzionali alla definizione degli importi di cui al comma 1.
”.3. Dopo il comma 5 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 è aggiunto il seguente:
“
5 bis. Il soggetto avente diritto può richiedere l’erogazione anticipata di parte dell’indennità di fine mandato nella misura non superiore all’ammontare del 70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta. L’erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.