Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
CAPO II
- Dibattito Pubblico regionale
Art. 7
- Definizione di Dibattito Pubblico regionale
1. Il Dibattito Pubblico regionale, di seguito Dibattito Pubblico, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.
2. Il Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva.
Art. 8
- Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico
1. Sono oggetto di Dibattito Pubblico:
a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
b) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000.
2. Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, l’Autorità coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7. L’entità del contributo viene definita d’intesa con l’Autorità, in relazione ai costi complessivi dell’investimento previsto.
3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale, l’Autorità può comunque disporre un Dibattito Pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:
a) Giunta regionale;
b) Consiglio regionale;
c) enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere;
d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere;
e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati; a tal fine si considera l’intera popolazione regionale, come definita dall’ultimo censimento.
4. Non si effettua il Dibattito Pubblico:
a) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
b bis) per le opere nazionali di cui al comma 5, quando il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi disciplinato.(26)
5. Il Dibattito Pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi:
a) infrastrutture stradali e ferroviarie;
b) elettrodotti;
c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;
d) porti e aeroporti;
e) bacini idroelettrici e dighe;
f) reti di radiocomunicazione.
6. Per le opere di cui al comma 5:
a) il Dibattito Pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli articoli da 9 a 12;
b) l’Autorità si adopera affinché i soggetti promotori assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario;
c) l’Autorità, qualora non ravvisi la possibilità di svolgere il Dibattito Pubblico, può comunque disporre un processo partecipativo ai sensi del capo III con tempi e modalità compatibili con il procedimento in oggetto.
7. Nei casi in cui sia disposto il Dibattito Pubblico e l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), lo svolgimento del Dibattito Pubblico è condizione per l’avvio della procedura di valutazione nei casi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera b), della stessa l.r. 10/2010. (23)
8. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono previste intese tra regioni:
a) si applica il comma 6;
b) non si applica il comma 7.
Art. 9
- Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale
1. Per le opere di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, (24) il Dibattito Pubblico si svolge prima dell’inizio della procedura di valutazione di VIA nell’ambito della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso Dibattito Pubblico.
2. Per fase anteriore all’inizio della procedura di VIA si intendono le fasi antecedenti all’avvio:
a) della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 48 della l.r. 10/2010 ;
b) della valutazione di impatto di cui all’articolo 52 della l.r. 10/2010 .
3. Per le opere di cui all’articolo 8, comma 4, sulle quali non è disposto il Dibattito Pubblico, l’Autorità può comunque attivare, successivamente alle fasi di cui al comma 2, processi partecipativi ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 .
Art. 10
- Procedura di attivazione del Dibattito Pubblico
1. Nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2:
a) i soggetti promotori delle opere rendono disponibile all’Autorità, anche solo in forma elettronica, una relazione sull’opera prima dell’avvio delle procedure di cui agli articoli 48 e 52 della l.r. 10/2010 ;
b) l’Autorità entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione può chiedere elementi integrativi, assegnando un termine per la loro trasmissione;
c) entro trenta giorni dall’invio della relazione o dall’acquisizione degli elementi integrativi, l’Autorità delibera ai sensi dell’articolo 11.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, l’Autorità, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, delibera ai sensi dell’articolo 11.
3. L’Autorità promuove e coordina il Dibattito Pubblico sulla base della documentazione acquisita, quando la valuti sufficiente a chiarire i termini della discussione pubblica.
4. L’Autorità si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti promotori delle opere assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario.
5. Qualora i soggetti promotori delle opere non offrano la loro disponibilità a collaborare, l’Autorità può procedere comunque all’attivazione del Dibattito Pubblico.
Art. 11
- Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico
1. L’Autorità indice il Dibattito Pubblico con atto motivato nel quale:
a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i novanta giorni dal termine dell’istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;
c) nomina il responsabile del Dibattito Pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all’attività affidata, definendone gli specifici compiti; resta ferma la possibilità che sia la stessa Autorità ad assumere tale responsabilità;
d) definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell’istruzione tecnica del dibattito.
2. L’atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del Dibattito Pubblico. La sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del Dibattito Pubblico.
3. In caso di dubbio l’Autorità indica, anche d’ufficio, gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2.
4. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda gli atti la cui mancata adozione può pregiudicare finanziamenti statali o comunitari.
5. L'atto con cui si dispone l’apertura del Dibattito Pubblico è trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT); resta ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.
Art. 12
- Conclusione del Dibattito Pubblico
1. Al termine del Dibattito Pubblico l’Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito Pubblico; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati del Dibattito Pubblico, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.
2. L’Autorità trasmette il rapporto al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURT. Resta ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 2, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell’opera sottoposta a Dibattito Pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:
a) rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni alternative;
b) proporre le modifiche che intende realizzare;
c) confermare il progetto sul quale si è svolto il Dibattito Pubblico.
4. L’Autorità assicura adeguata pubblicità alle dichiarazioni del comma 3 che sono trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURT. Le dichiarazioni sono portate a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati. Resta ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.
5. La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli atti di cui all’articolo 11, commi 2 e 3.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.