Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 11
- Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico
1. L’Autorità indice il Dibattito Pubblico con atto motivato nel quale:
a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i novanta giorni dal termine dell’istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;
c) nomina il responsabile del Dibattito Pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all’attività affidata, definendone gli specifici compiti; resta ferma la possibilità che sia la stessa Autorità ad assumere tale responsabilità;
d) definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell’istruzione tecnica del dibattito.
2. L’atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del Dibattito Pubblico. La sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del Dibattito Pubblico.
3. In caso di dubbio l’Autorità indica, anche d’ufficio, gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2.
4. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda gli atti la cui mancata adozione può pregiudicare finanziamenti statali o comunitari.
5. L'atto con cui si dispone l’apertura del Dibattito Pubblico è trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT); resta ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.