Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 10
- Procedura di attivazione del Dibattito Pubblico
1. Nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2:
a) i soggetti promotori delle opere rendono disponibile all’Autorità, anche solo in forma elettronica, una relazione sull’opera prima dell’avvio delle procedure di cui agli articoli 48 e 52 della l.r. 10/2010 ;
b) l’Autorità entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione può chiedere elementi integrativi, assegnando un termine per la loro trasmissione;
c) entro trenta giorni dall’invio della relazione o dall’acquisizione degli elementi integrativi, l’Autorità delibera ai sensi dell’articolo 11.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, l’Autorità, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, delibera ai sensi dell’articolo 11.
3. L’Autorità promuove e coordina il Dibattito Pubblico sulla base della documentazione acquisita, quando la valuti sufficiente a chiarire i termini della discussione pubblica.
4. L’Autorità si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti promotori delle opere assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario.
5. Qualora i soggetti promotori delle opere non offrano la loro disponibilità a collaborare, l’Autorità può procedere comunque all’attivazione del Dibattito Pubblico.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.