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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 5
- Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi
1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, le persone fisiche che si trovano in una o più delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero familiari di cittadini dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), ovvero titolari dello status di rifugiati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), ovvero titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs. 251/2007, ovvero straniero in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). (1)

Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 14.

b) essere tutti i membri del nucleo familiare, eccetto i figli di cui all’articolo 2, residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi (20)

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 13.

anni in strutture non occupate abusivamente (17)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 43.

, dalla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario; (12)

Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 4.

c) avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00 (13)

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 4.

;
d) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati tra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. E' fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo. (14)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 4.


Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 14.

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Parola soppressa conl.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 3.

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Punto così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.