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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere e), g) e z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’Sito esternoarticolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 );


Vista la Sito esternolegge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);


Visto il Sito esternodecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 5;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;


Considerato quanto segue:


1. Con l’articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), la Regione ha stanziato risorse per euro 5.000.000, da assegnare quale aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità ed alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza, tramite piccoli prestiti sociali gestiti attraverso associazioni non lucrative;


2. L’attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie;


3. Nel triennio 2013 – 2015 sono state individuate ulteriori risorse finanziarie, pari a complessivi 26,5 milioni di euro per l’anno 2013 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la messa a punto di un pacchetto di nuove misure di sostegno in favore di target selezionati di famiglie in situazioni di fragilità;


4. Gli interventi di sostegno connessi alla presenza di nuovi nati, di (9)

Parola soppressa con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 1.

disabili e di nuclei familiari numerosi, consistono nell’erogazione di un contributo finanziario annuale.


5. Appare altresì necessario agevolare l’erogazione di piccoli prestiti a favore di lavoratori in difficoltà, in quanto in regime di sospensione salariale o in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali se lavoratori dipendenti, oppure in temporanea assenza di commesse o di compensi se lavoratori autonomi titolari di partita IVA; (5)

Punto così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56, art. 1.



6. Nell’attuale momento di grave crisi economica, appare inoltre necessario porre in essere un intervento finalizzato ad agevolare la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane che versano in gravi difficoltà finanziarie e rischiano la perdita dell’abitazione di cui sono proprietarie per morosità nel pagamento di debiti pregressi.


7. La Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura, che è l’unico soggetto autorizzato a svolgere in Toscana attività di prevenzione dell’usura ai sensi della Sito esternol. 108/1996 , in questo ambito rilascia garanzie alle banche per agevolare la concessione di finanziamenti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15 della citata l. 108/1996 , ha proposto alla Regione la costituzione di un fondo per la prestazione di garanzie integrative, con la finalità di facilitare la concessione dei mutui alle famiglie in difficoltà.


8. Si ritiene opportuno, al contempo, procedere all’abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012 .


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 14.

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Parola soppressa conl.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 3.

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Punto così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.