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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

CAPO III
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 10
- Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 2, stimati in euro 11.960.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.
2. Agli oneri di cui all’articolo 3, stimati in euro 2.440.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.
3. Agli oneri di cui all’articolo 4, stimati in euro 5.600.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.
4. Per l’attuazione di quanto previsto all'articolo 7, è autorizzata la spesa massima di:
a) euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014;
b) euro 1.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. (22)

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 15.

5. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 8, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.
6. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2013
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 26.500.000,00;
- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti”, per euro 20.000.000,00;
- in aumento, UPB 612 “Lavoro – Spese correnti”, per euro 5.000.000,00;
- in aumento, UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – Spese correnti”, per euro 1.500.000,00.
Anno 2014
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 25.000.000,00;
- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti”, per euro 20.000.000,00;
- in aumento, UPB 612 “Lavoro – Spese correnti”, per euro 5.000.000,00.
Anno 2015
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 25.000.000,00;
- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti”, per euro 20.000.000,00;
- in aumento, UPB 612 “Lavoro – Spese correnti”, per euro 5.000.000,00.
7. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell’anno 2015, per l’esercizio 2016 si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 11
- Disposizioni di prima applicazione
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, 7 e 9, sono adottate nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 bis
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e all’articolo 6, comma 2, come modificati dalla legge regionale 16 dicembre 2014, n. 78 (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale”, in materia di misure di sostegno alle famiglie), si applicano con riferimento ai procedimenti relativi ai contributi da erogarsi per l’anno 2015.
1 bis. Le disposizioni degli articoli 5 e 6, relative alla misura di cui all'articolo 2, come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2015. n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), continuano ad applicarsi ai soggetti che abbiano maturato il diritto entro il 31 marzo 2015. (23)

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 16.

1 ter. Sono fatte salve le istanze relative al contributo di cui all'articolo 4, presentate entro il 31 marzo 2015, dai soggetti titolari del diritto ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 37/2015. (24)

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 16.

Art. 12
- Modifiche al preambolo della l.r. 77/2012
1. Il punto 4 del considerato del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l’anno 2013), è abrogato.
Art. 13
- Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012
1. L’articolo 5 della l.r. 77/2012 è abrogato.
Art. 14
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 15
- Esiti dell’applicazione
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dell’applicazione delle misure attivate.
1 bis. Successivamente la Giunta regionale invia, con cadenza annuale, alle commissioni competenti per materia una relazione in cui sono evidenziati per ogni misura attivata i principali risultati e le criticità emerse in sede di attuazione.(8)

Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56, art. 4.


Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 14.

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Parola soppressa conl.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 3.

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Punto così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.