Legge regionale 30 luglio 2013, n. 43
Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 2 agosto 2013
Art. 4
- Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Fabbriche di Vergemoli e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di Fabbriche di Vergemoli è situata presso la sede dell’estinto Comune di Fabbriche di Vallico.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Fabbriche di Vergemoli.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.