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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 33

Integrazione alla disciplina del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013

Art. 1
- Inserimento dell’articolo 12 quater nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 12 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:
“Art. 12 quater
Procedimento per l’adozione e approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra due ATO
1. Qualora, a seguito della deliberazione di cui all’
articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla
l.r.25/1998
, alla
l.r. 61/2007
, alla
l.r.20/2006
, alla
l.r.30/2005
, alla
l.r.91/1998
, alla
l.r.35/2011
e alla
l.r.14/2007
), uno o più comuni di una provincia transitino ad un ATO diverso da quello cui la stessa provincia appartiene, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. La provincia di cui al comma 1, adotta e approva solo il piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo all’ATO cui appartiene. Tale piano, per i territori dei comuni che sono transitati a diverso ATO, non contiene e non disciplina gli aspetti di cui all’articolo 11, comma 1, relativi ai rifiuti urbani.
3. Il piano interprovinciale dei rifiuti relativo all’ATO a cui i comuni sono transitati contiene e disciplina, per il territorio di tali comuni, gli aspetti di cui all’articolo 11, comma 1, esclusivamente per quanto concerne i rifiuti urbani.
4. Ai fini dell’approvazione del piano interprovinciale di cui al comma 3, la provincia di cui al comma 1:
a) inoltra alla provincia che convoca la conferenza di cui all’articolo 12, comma 2, gli elementi necessari per la redazione della proposta di piano relativi al territorio dei comuni transitati;
b) esprime parere vincolante prima dell’adozione e dell’approvazione del piano relativamente alla parte che riguarda il territorio dei comuni transitati, dando conto della conformità delle previsioni con il proprio piano territoriale di coordinamento. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.