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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 30

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013

CAPO III
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 13
- Norma transitoria
1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, adegua alle norme della presente legge la data di svolgimento dei referendum già indetti e non ancora svolti all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.