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Legge regionale 2 aprile 2013, n. 12

Attività di controllo ambientale svolte dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 10 aprile 2013

Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nell’organizzazione dei compiti di cui al comma 1, il direttore generale, con atto di natura ricognitiva, individua il personale che, nell’ambito delle attività di ispezione e vigilanza di cui all’articolo 7, dalle quali consegue l’accertamento di illeciti ambientali, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi della normativa statale vigente.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.