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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 34
1. Dopo l'articolo 34 ter della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 quater - Conferenza di servizi
1. La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell’accordo di programma di cui all’articolo 34 quinquies.
2. Alla prima seduta della conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti di cui è prevista la partecipazione all’accordo di programma che definiscono, ove i lavori della conferenza debbano proseguire in sedute successive, le modalità di partecipazione a queste ultime.
3. Ove l’accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la conferenza, tra l’altro:
a) verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell’accordo;
b) individua i tempi per la relativa progettazione, gli adempimenti istruttori necessari per l’approvazione del progetto e le modalità attraverso le quali i soggetti competenti procedono al loro svolgimento;
c) verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni che gli enti sottoscrittori intendono assumere con l’accordo di programma per la relativa copertura.
4. Dei lavori della conferenza è redatto sintetico verbale complessivo che è allegato all’accordo di programma.
5. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell’accordo di programma, la Regione o il diverso ente competente procedono alla convocazione di una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo; il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 34 ter, comma 1, lettera c), è sospeso fino alla conclusione di quest’ultima conferenza di servizi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.