Legge regionale 19 febbraio 2013, n. 7
Accreditamento dei servizi alla persona. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 febbraio 2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2013;
Considerato quanto segue:
1. Il capo III della l.r. 82/2009 detta una disciplina uniforme dell’accreditamento dei servizi alla persona, valida sia per quelli erogati da enti o associazioni sia per quelli erogati da operatori individuali;
2. Gli operatori individuali, in gran parte stranieri, presentano alcune caratteristiche, sia dal punto di vista sociologico sia giuridico, che rendono estremamente difficile l’applicazione di alcuni istituti della l.r. 82/2009 ;
3. E’ necessario pertanto modificare alcune disposizioni della l.r. 82/2009 , articoli 7, 8 e 9, per superare le difficoltà che si sono manifestate nella prassi applicativa.
Approva la presente legge
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