Menù di navigazione

Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 4

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 15 febbraio 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);


Considerato quanto segue:


1. La presente legge interviene sul sistema della segnaletica delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, per prevedere espressamente la possibilità di inserire nei segnali stradali turistici e di territorio destinati all’individuazione del percorso, l’indicazione del nome delle aziende agricole aderenti ad una determinata strada;


2. La modifica è necessaria per realizzare le finalità che, sia il legislatore statale, sia il legislatore regionale, hanno posto con l’istituzione delle “strade del vino”. Infatti, se al fine di valorizzare un determinato territorio e le sue produzioni, il legislatore ha istituito le strade del vino intendendo con ciò creare un percorso turistico segnalato, di cui le aziende sono parte integrante ed essenziale, l’aver aderito ad una determinata strada rende tali aziende dei veri e propri siti turistici e lo scopo della segnaletica turistica e di territorio è proprio quello di consentire l’individuazione dei siti turistici rappresentati dalle aziende agricole aderenti;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.