Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83
Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012
Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012
Art. 5
- Dotazioni logistiche e strumentali
1. L’Ufficio di presidenza stabilisce i criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per l’esercizio della loro attività istituzionale ai sensi dell’articolo 3, locali, con relative dotazioni strumentali, e servizi.
2. Le spese di utilizzo delle linee telefoniche fisse assegnate ai gruppi consiliari sono assunte per l’80 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale. Fanno altresì carico al bilancio del Consiglio stesso i canoni di dette linee telefoniche e le spese di installazione e di manutenzione.
3. I gruppi consiliari, per lo svolgimento della loro attività istituzionale, possono usufruire del servizio di tipografia del Consiglio regionale per la stampa e la fotocopiatura di atti, documenti, pubblicazioni e materiale informativo entro il limite annuo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 1.
4. Se le spese annuali eccedono il limite assegnato, la differenza è posta a carico del gruppo consiliare. Per il gruppo misto, il limite di spesa è attribuito a ciascun consigliere aderente, cui è ugualmente attribuito il carico della propria eventuale differenza.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.