Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012
Art. 10
- Piano delle attività(13)
1. La Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 30 novembre (26) di ogni anno, definisce, sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, gli indirizzi (26) per la redazione della proposta del piano delle attività, di cui al comma 2.
2. La proposta di piano (27) triennale, adottata dal direttore, definisce gli indirizzi operativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. La proposta di piano di cui al comma 2, è trasmessa alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (26) di ogni anno.
4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (26) di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 2, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale prescrive al direttore dell’Ente la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (26) approvato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.
6. Il direttore presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
Note del Redattore:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.