Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012
Art. 65
- Norma transitoria per la revisione delle concessioni esistenti sul patrimonio agricolo-forestale
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’ente Terre regionali toscane procede ad una verifica delle concessioni temporanee esistenti sui beni del patrimonio agricolo-forestale per verificarne la rispondenza con gli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e ne comunica gli esiti agli enti gestori e alla Giunta regionale.
2. Qualora, dalla verifica di cui al comma 1, risulti la mancata rispondenza delle concessioni agli indirizzi di cui allo stesso comma 1, l’ente gestore propone al concessionario di adeguare il contratto in essere. In caso di mancata accettazione della proposta l’ente gestore procede, entro novanta giorni, alla revoca. In caso di revoca l’ente gestore procede alla riassegnazione dei beni tramite apposito bando.
Note del Redattore:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.