Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012
Art. 60
- Modifiche all’ articolo 76 della l.r. 39/2000
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “
meteo-climatica
” sono inserite le seguenti: “e le modalità per la definizione di tali periodi;
”.2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 è abrogata.
3. Il comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 è abrogato.
4. Il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
”.5. Dopo il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“
5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
”.Note del Redattore:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.