Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012
Art. 57
- Sostituzione dell’ articolo 71 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 71 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 71 - Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi
1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite:
a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;
b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB).
2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui
all’articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del
volontariato ai sensi della

(Legge quadro sul volontariato) e
della l.r. 28/1993 .
3. Per lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni.
4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità definite dal piano AIB.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi, la cui articolazione e gestione è disciplinata dalla Giunta regionale.
”.Note del Redattore:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.