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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012

Art. 48
- Modifiche all’ articolo 47 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
4 bis. Il regolamento forestale di cui all’articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori.
”.
f) a scopo fitosanitario purché non comportino un prelievo di oltre il 30 per cento di
piante arboree del soprassuolo originario.
”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell’istanza comunica all’ente competente l’impresa incaricata dello svolgimento dei lavori.
”.
4. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all’elenco di cui all’articolo 38 bis:
a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale;
b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti su proprietà diverse da quelle di cui alla lettera a), quando gli interventi sono anche in parte finanziati con contributi pubblici.
”.
5. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale effettua la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori.
”.
6. Dopo il comma 6 quater dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 quinquies. Nell’effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione.
”.

Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 102.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 82.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 83.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 53.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 54.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 55.

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Parole così sostituite conl.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 68 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.