Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012
Art. 42
- Sostituzione dell’ articolo 31 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 31 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 31 - Proventi della gestione
1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla Regione e all’ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate.
2. I proventi vengono destinati ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e ripartiti tra la Regione e l’ente gestore nel modo seguente:
a) 45 per cento all’ente gestore;
b) 55 per cento alla Regione.
3. La quota di proventi di competenza regionale viene scomputata dalle risorse per il finanziamento dei piani annuali degli interventi, di cui all’articolo 10, comma 3 quater, presentati dagli enti gestori.
”.Note del Redattore:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.