Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012

Art. 2 ter
Gestione della proprietà della Regione all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma. (19)

Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 3.

1. Le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma sono assegnate in gestione al medesimo Ente parco.
2. Ai fini della gestione delle aziende agricole e delle superfici agricole di cui al comma 1, l’Ente parco regionale della Maremma, sentite la Comunità del Parco e le rappresentanze sociali di livello locale, adotta un programma pluriennale di gestione agricola che è allegato alla convenzione di cui al comma 3.
3. Per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali, l’Ente parco regionale della Maremma si avvale di ente Terre regionali toscane e stipula a tale fine una convenzione con la Regione e il medesimo ente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 3, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 102.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 64 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 66 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 68 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.