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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012

Art. 11
1. L’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’Ente e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Ente, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Ente trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione del direttore che evidenzia tra l’altro i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.
8. Il bilancio di esercizio è corredato dai bilanci delle società dallo stesso Ente eventualmente partecipate e da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 102.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 82.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 83.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 53.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 54.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 55.

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Parole così sostituite conl.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.