Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012
INDICE
PREAMBOLO
CAPO I - Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Funzioni
Art. 2 bis - Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione
Art. 2 ter - Gestione della proprietà della Regione all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma.
Art. 3 - Banca della terra
Art. 4 - Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra
Art. 5 - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti
Art. 6 - Organi
Art. 7 - Direttore
Art. 8 - Attribuzioni del direttore
Art. 9 - Collegio dei revisori
Art. 10 - Piano delle attività
Art. 10 bis - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 11 - Bilancio
Art. 12 - Entrate
Art. 13 - Patrimonio
Art. 14 - Personale
Art. 15 - Articolazione organizzativa
Art. 16 - Norme transitorie
Art. 17 - Norme finali
Art. 18 - Norma finanziaria
Art. 19 - Clausola valutativa
Art. 20 - Abrogazioni
CAPO III - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”)
CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza)
Note del Redattore:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.